Art. 18.
(Personale dei Servizi).

      1. Il personale dei Servizi con rapporto di impiego è costituito da personale assunto direttamente, anche tra gli appartenenti alle amministrazioni civili, alle Forze armate e alle Forze di polizia, di cui con l'assunzione cessano di far parte, salvo quanto stabilito al comma 2.
      2. I regolamenti dei Servizi, di cui agli articoli 6 e 9, determinano le qualifiche e le mansioni in cui possono essere impiegati i dipendenti delle amministrazioni civili, delle Forze armate e delle Forze di polizia, collocati fuori ruolo a tempo determinato.
      3. Il personale dei Servizi con rapporto di impiego può essere collocato a riposo in qualunque momento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente, su proposta o sentito il Direttore generale del Servizio.
      4. I Servizi possono altresì avvalersi, anche in forma continuativa, di collaboratori esterni.
      5. L'ordinamento del personale del Segretariato generale e dei Servizi, il suo stato giuridico e il suo trattamento economico sono determinati, anche in deroga alle leggi e ai regolamenti generali vigenti, dai rispettivi regolamenti, emanati con

 

Pag. 20

decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze.