1. Il personale dei Servizi con rapporto di impiego è costituito da personale assunto direttamente, anche tra gli appartenenti alle amministrazioni civili, alle Forze armate e alle Forze di polizia, di cui con l'assunzione cessano di far parte, salvo quanto stabilito al comma 2.
2. I regolamenti dei Servizi, di cui agli articoli 6 e 9, determinano le qualifiche e le mansioni in cui possono essere impiegati i dipendenti delle amministrazioni civili, delle Forze armate e delle Forze di polizia, collocati fuori ruolo a tempo determinato.
3. Il personale dei Servizi con rapporto di impiego può essere collocato a riposo in qualunque momento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente, su proposta o sentito il Direttore generale del Servizio.
4. I Servizi possono altresì avvalersi, anche in forma continuativa, di collaboratori esterni.
5. L'ordinamento del personale del Segretariato generale e dei Servizi, il suo stato giuridico e il suo trattamento economico sono determinati, anche in deroga alle leggi e ai regolamenti generali vigenti, dai rispettivi regolamenti, emanati con